"Sul caso Ruggiero la Regione ha violato la costituzione e le
legge penale", lo afferma il Comitato, che ha sede
a Policoro, a sostegno dell'ineleggibilità di Vincenzo Ruggiero, in una lettera
(che riproponiamo integralmente, ndr) datata 19
settembre, indirizzata al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Potenza
e al Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti Sezione per la
Basilicata a Potenza, inviata a tutti i Consiglieri
regionali e allo stesso Vincenzo Ruggiero.
I sottoscritti:
1) avv. Gennaro Labollita, residente in San
Giorgio Lucano, via Vittorio Veneto n.3;
2) dr. Roberto Ruggiero, residente in Policoro,
via Taranto n.9;
nella loro qualità di cittadini elettori della
Regione Basilicata nonché di rappresentanti del comitato appositamente
costituito, espongono quanto segue:
1) nel mese di marzo dello scorso anno si sono
svolte, in Basilicata, le operazioni per eleggere il Presidente della Giunta
Regionale e il Consiglio Regionale. E' stato eletto Presidente il dr. Vito De
Filippo. Sono stati eletti anche i consiglieri regionali, tra i quali il
dr. Vincenzo Ruggiero.
2) Con sentenza n.106/2011, la Corte di Appello
di Potenza, preso atto che il dr. Vincenzo Ruggiero, Commissario presso la
Comunità Montana "Basso Sinni", era ineleggibile alla carica di consigliere
regionale, lo dichiarava decaduto dalla carica stessa perché "illegalmente
proclamato" e lo sostituiva con il sig. Pancrazio Gagliardi.
3) Non sarà inopportuno evidenziare il palese
conflitto di interessi tra il Ruggiero Commissario della Comunità Montana e il
Ruggiero consigliere regionale. Valgano, e solo a titolo di esempio, due
annotazioni:
la prima. Vari provvedimenti legislativi da
alcuni anni sopprimono enti e consigli di amministrazione per ridurre le spese.
Ebbene, nello sciogliere gli organi della Comunità Montana e nel nominare il
commissario, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n.539, del
6/10/2009, al punto 6) così disponeva: "attribuire al commissario straordinario
di cui al precedente punto 2) un compenso a carico del bilancio della Comunità Montana,
pari al cumulo delle indennità spettanti al presidente ed ai membri della
Giunta della Comunità Montana ...". Tanto in omaggio al proposito di contenere la
spesa!!!
La seconda. Nel volume "La Casta", di Gian
Antonio Stella, si cita, tra i paradossi, la istituzione di una comunità
montana in territorio tarantino con sede in un comune posto a 26 metri di
altezza sul livello del mare. Occorrerà redarguire Gian Antonio Stella perché
ha sottratto ai lucani il primato dei paradossi in questa branca di attività.
La Comunità Montana "Basso Sinni", infatti, ha emanato, tempo addietro, un
bando con il quale si predisponevano le procedure per l'appalto dei lavori per
la sistemazione del litorale jonico.
Non conoscono, gli esponenti, chi ha avuto
l'infelice idea di attribuire al commissario una indennità pari al cumulo di
quelle spettanti al presidente e agli assessori della disciolta giunta.
Sicuramente a questo papocchio è rimasto estraneo il dr. Ruggiero. Non credono,
invece, che lo stesso sia rimasto estraneo all'avvio delle procedure per fare
eseguire alla Comunità Montana i lavori di sistemazione del litorale jonico.
Basterebbero queste circostanze per avvertire come non prorogabile il
superamento di una situazione di conflitto di interessi tra il commissario di
una comunità montana ed il consigliere regionale.
4) Ricevuta in notifica la sentenza della Corte
di Appello di Potenza i consiglieri regionali, anziché seguire le procedure di
legge, si sono sbizzarriti per trovare una giustificazione per prorogare le funzioni
del Ruggiero, "illegalmente proclamato", fino al momento in cui dovrà
pronunciarsi l'adita Corte di Cassazione.
E' opportuno precisare che:
a) le sentenze civili della Corte di Appello
sono esecutive. La sospensione, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., può essere
disposta su istanza di parte qualora della sua esecuzione derivi grave e
irreparabile danno. Sulla necessità di osservare le sentenze civili pronunciate
in grado di appello ha convenuto persino il Presidente del Consiglio dei
Ministri il quale, rispetto ad una decisione a lui non favorevole, ha paventato
una riforma della legge e quando la proposta ha suscitato scandalo l'ha
ritirata ed ha provveduto ad eseguire l'ordine del giudice. Bisogna amaramente
concludere che in relazione alla sfida in ordine alle decisioni dei magistrati
gli esponenti del centro sinistra lucano sono andati ben oltre le pure
criticate iniziative dell'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri.
b) I consiglieri regionali, ai sensi delle
leggi in vigore, avrebbero dovuto solo ed esclusivamente valutare non più la
posizione del Ruggiero ma le condizioni del neo proclamato Pancrazio Gagliardi
per convalidarne o meno l'elezione. Ingiustificatamente si sono rifiutati di
farlo.
c) Il motivo posto a base dell'incredibile
sospensione della sentenza appare del tutto pretestuoso. Si fa riferimento alla
legge n.165/2004 e si citano precedenti errati, datati e superati. Non si tiene
presente che quella disposizione di legge, che per altro non ha il significato
che i consiglieri regionali lucani le attribuiscono, è stata ritenuta, in casi
analoghi, inapplicabile dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza
n.16898 del 25/7/2006.
Quella legge, infatti, è applicabile solo
quando la regione interessata abbia adottato altra legge di rango regionale che
ne disciplini l'attuazione.
Sullo stesso tema, ma evidentemente i
consiglieri regionali lucani non ne hanno avuto conoscenza, la vicenda ha avuto
risvolti eclatanti allorquando è stata sollevata, innanzi al Tribunale di
Milano, la ineleggibilità del Presidente Formigoni candidato per l'espletamento
del quarto mandato.
La legge n.165/2004 elenca all'art.2 le
situazioni da disciplinare tra le quali vi sono quelle relative alle
incompatibilità, alla ineleggibilità e quelle relative al numero dei mandati.
Il Tribunale di Milano, nel pronunciarsi sulla vicenda Formigoni, ha statuito
che le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n.165/2004 divengono
applicabili solo sulla base di una legge regionale che le recepisca.
Sorprendentemente, nel dibattito che precede la
concessione di una proroga alla decadenza del Ruggiero non vi è alcun
riferimento né alle decisioni della Corte di Cassazione né alla più recente del
Tribunale di Milano (sentenza n.9053 del 12/7/2010).
5) La decisione del Consiglio Regionale di non
procedere nell'applicazione della legge e nell'esecuzione della sentenza, si
permettono di affermare i sottoscritti, è assai grave sotto il profilo
giuridico e sotto il profilo politico. Del profilo giuridico si è già detto. In
relazione al profilo politico sia consentito evidenziare come l'espediente cui
si è fatto ricorso per eludere una decisione del giudice dimostra quanto sia
radicata tra gli eletti alle alte cariche la cattiva abitudine di esercitare il
potere per le decisioni piacevoli e di scaricarlo ad altri quando vi è il
pericolo di suscitare contrarietà e inimicizie. Si rimprovera, spesso, alla
magistratura di invadere il campo delle decisioni politiche. Rifletta il
presidente Folino, che a torto si considera un decisionista, se con la
deliberazione dell'organismo che presiede non si è voluto scaricare sulla
magistratura una decisione non gradita.
Alla luce di quanto fin qui si è detto, i
sottoscritti intendono diffidare i consiglieri regionali affinché assumano
decisioni coerenti con le leggi. Esercitino i loro poteri senza riguardo per
chicchessia e si assumano le proprie responsabilità senza imitare Ponzio Pilato
quando si tratti di decidere su un componente dell'assemblea che, a dire del
giudice, è stato illegalmente eletto. E non si adombri l'argomento, di recente
assai abusato, secondo cui va privilegiata la volontà popolare. E' ben vero che
la sovranità appartiene al popolo ma ci si spinga a leggere per intero il primo
articolo della Costituzione il quale, con la seconda parte, precisa che la
sovranità in parola si esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e
quindi nei limiti delle leggi alla Costituzione conformi.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti, nella
qualità di rappresentanti di un comitato appositamente costituito, chiedono che
il Consiglio Regionale ritorni sulla vicenda ed esegua senza ulteriore indugio
la decisione della Corte di Appello.
Al consigliere Ruggiero si fa presente che, ad
avviso dei sottoscritti, il continuare ad esercitare le funzioni di consigliere
regionale anche dopo la esecutiva dichiarazione di decadenza a seguito di
illegale proclamazione può integrare estremi di reato.
P. Q. M.
I sottoscritti:
1) invitano e diffidano ciascuno dei
consiglieri regionali a provvedere ad eseguire la sentenza della Corte di
Appello di Potenza n.106/2001 nel perentorio termine di giorni 30 con
l'espresso avvertimento che la presente viene inviata anche ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 328 del codice penale;
2) chiedono al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Potenza di accertare se, nella condotta del Ruggiero che
continua ad esercitare le funzioni di consigliere regionale, dopo la esecutiva
declaratoria di decadenza, siano riscontrabili gli estremi del reato di
usurpazione di pubbliche funzioni di cui all'art. 347 del codice penale;
3) chiedono al Procuratore Regionale presso la
Corte dei Conti, cui unitamente alla presente viene rimessa copia della
sentenza, di accertare se gli emolumenti eventualmente corrisposti al Ruggiero
nel periodo successivo alla declaratoria di decadenza integrino gli estremi del
danno Erariale.
Avv. Gennaro Labollita - Dott. Roberto Ruggiero
|