Interrogazione del senatore Cosimo Latronico (Pdl) al Ministro
dell'interno
- Premesso che:
il 5 marzo 2008 nove dei
sedici consiglieri del Comune di Tursi rassegnavano le proprie dimissioni dalla
carica di consigliere onde provocare lo scioglimento del Consiglio ai sensi
dell'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3, del testo unico
sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) n. 267 del 2000, ed allo scopo
redigevano nove atti di dimissioni che venivano tutti sottoscritti alla
presenza del Segretario comunale nella sua abitazione;
il giorno successivo le
dimissioni venivano assunte al protocollo comunale;
il Sindaco di Tursi ed il
Presidente del Consiglio comunale, con nota del 13 marzo 2008, comunicavano al
Prefetto di Matera di non ritenere l'atto idoneo a provocare lo scioglimento
del Consiglio, non recando le firme dei consiglieri dimissionari l'autentica
richiesta dall'articolo 38 del TUEL, ad eccezione di quella del consigliere
delegato alla presentazione, Santagata, valida in quanto presentatosi
personalmente;
la Prefettura di Matera
chiedeva chiarimenti in ordine alle dimissioni presentate;
con nota del 13 marzo 2008
il Segretario comunale forniva i chiarimenti richiesti e confermava che le
dimissioni erano state apposte in sua presenza ma nella propria abitazione e
non nella sede comunale;
il 14 marzo 2008 i medesimi
nove consiglieri comunali rinnovavano con un unico atto, con firme autenticate,
le loro dimissioni, al fine di provocare lo scioglimento del Consiglio
comunale, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3 del
decreto legislativo n. 267 del 2000;
il giorno successivo, il
Consiglio comunale di Tursi, con deliberazione n. 6 del 15 marzo 2008,
surrogava il solo consigliere Santagata (ritenendo valide le dimissioni del 5
marzo 2008);
il Prefetto di Matera,
invece, con decreto del 17 marzo 2008, considerate le dimissioni presentate il
6 marzo 2008 valide e ritenendo sussistenti i presupposti per lo scioglimento
del Consiglio ex articolo 141 del TUEL, sospendeva il Consiglio
comunale;
sia il decreto di
scioglimento del Consiglio comunale che la deliberazione di surroga del
consigliere Santagata sono oggetto di giudizio pendente dinanzi al Tribunale
amministrativo della Basilicata;
considerato che:
il Consiglio di Stato, a
conclusione della fase cautelare, ha sospeso l'efficacia del decreto
prefettizio, tanto che l'amministrazione comunale è in carica;
il massimo consesso di
giustizia amministrativa ha altresì ritenuto non valide le dimissioni
presentate dal consigliere Santagata sospendendo l'efficacia della
deliberazione consiliare di surroga;
il Consiglio comunale di
Tursi non avrebbe dovuto, quindi, procedere alla surroga del consigliere,
considerato che tale istituto è previsto per l'ipotesi di semplice rinuncia
individuale alla carica e non già per l'ipotesi in cui il consigliere abbia
inteso, attraverso le dimissioni congiunte con altri consiglieri, determinare
la fattispecie dissolutoria di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b),
numero 3, del TUEL;
allo stato, pertanto, la
deliberazione comunale di surroga del consigliere Santagata è priva di
efficacia;
del tutto valide sono,
pertanto, le dimissioni rassegnate il 14 marzo 2008 ed idonee a provocare lo scioglimento
del Consiglio comunale;
alla luce delle pronunce
cautelari definitive non sussistono, quindi, più ragioni ostative ad una
delibazione sulle dimissioni ultra dimidium ritualmente presentate in
data 14 marzo 2008;
è necessario garantire che
la volontà ripetuta della maggioranza dei consiglieri comunali sia rispettata e
che si assicuri alla cittadinanza di Tursi un'amministrazione comunale
espressione dell'effettiva legittimazione popolare;
è, quindi, doveroso, ad
avviso dell'interrogante, porre in essere gli atti dovuti e procedere
all'attivazione del procedimento di scioglimento del Consiglio comunale ex
articolo 141 del TUEL senza alcun indugio, atteso che l'attuale blocco
procedimentale appare inammissibile e gravemente illegittimo anche in ragione
dell'autorevolezza degli organi coinvolti,
l'interrogante chiede di
sapere:
se il Ministro in indirizzo
ritenga correttamente applicata nella fattispecie descritta in premessa la
normativa vigente e, in caso contrario, quali provvedimenti intenda adottare al
riguardo;
se non ritenga doveroso
adottare gli atti dovuti per legge e dare seguito all'atto di dimissioni del 14
marzo 2008 attivando il procedimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b),
numero 3, del TUEL.
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