Consiglio di Stato: tutto da
rifare per frequenze Europa 7
In applicazione della sentenza della Corte di
giustizia europea del 31 gennaio 2008, il governo, deve pronunciarsi nuovamente
sulla richiesta dell'emittente Europa 7 di avere assegnate delle frequenze.
ROMA - Il
governo, attraverso il ministero dello sviluppo economico, deve pronunciarsi
nuovamente sulla richiesta di Europa 7 di avere assegnate delle frequenze,
«anche in applicazione della sentenza della Corte di giustizia» europea del 31
gennaio 2008. È uno dei passaggi centrali delle sentenze del Consiglio di
Stato, sezione VI, sulla vicenda dell'emittente che nel 1999 vinse il bando di
gara per una concessione tv e che da allora lamenta la mancata assegnazione
delle frequenze.
Quanto al risarcimento danni in denaro chiesto da Europa 7, il Consiglio di
Stato si riserva di decidere, e a in tal senso è già convocata un'udienza per
il 16 dicembre 2008, tenendo conto sia della decisione dell'amministrazione
pubblica e sia della ulteriore documentazione che lo Stato dovrà presentare
entro il 15 ottobre 2008.
IL TESTO INTEGRALE DEL CONSIGLIO DI STATO
Questo il testo del comunicato stampa diffuso dal Consiglio di Stato-
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa Ufficio stampa, relativo
alle sentenze sulla vicenda Europa 7.
«Sono pubblicate, in data odierna, le sentenze con le quali la Sezione VI:
1)respinge il ricorso in appello proposto da RTI s.p.a. contro Centro Europa 7
s.r.l. per l'annullamento della sentenza TAR Lazio, Sezione II, n. 9325/04 del
16 settembre 2004 ritenendo la persistenza del dovere del Ministero di
rideterminarsi motivatamente sull'istanza di Centro Europa intesa alla
attribuzione delle frequenze di cui al d. m. 28 luglio 1999, anche in
applicazione della sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2008;
2) non definitivamente pronunciando e tenuto conto di quanto sub 1):
- in parte respinge il ricorso in appello proposto da Centro Europa 7 s.r.l.
per l'annullamento della sentenza TAR Lazio, Sezione II, n. 9315/04 del 16
settembre 2004, affermando la inammissibilità, in sede di giudizio
risarcitorio, di una domanda di condanna dell'Amministrazione ad un «facere» specifico:
- in parte ritiene inammissibile la domanda di risarcimento per equivalente, il
cui esame di merito subordina, peraltro, all'esercizio, da parte
dell'Amministrazione, del dovere affermato sub 1), nonchè al deposito di
documenti entro il 15 ottobre 2008, rinviando le parti alla successiva udienza
del 16 dicembre 2008;
3) respinge in parte il ricorso in appello n. 9258/07 proposto da Centro Europa
7 s.r.l. per l'annullamento della sentenza TAR Lazio, Sezione II, n. 7147 del
27 luglio 2007, ritenendo infondata la pretesa, relativamente all'emittente 7
plus, di essere destinataria di un provvedimento concessorio e, nei confronti
di Rete A, della pretesa all'annullamento della conseguita autorizzazione.
Dichiara correlativamente inammissibili gli appelli n. 10103/07 e n. 804/08
proposti da Centro Europa 7s.r.l.;
4) dichiara inammissibili i ricorsi in appello n. 2862/07 proposto da RTI
s.p.a. e, in opposizione di terzo, n. 9527/07 proposto da Centro Europa 7
s.r.l. per la riforma della sentenza TAR Lazio Sezione III ter, n.13415/06, che
ha accolto il ricorso di Rete A avverso i motivi delle determinazioni
ministeriali di rigetto delle sue istanze intese all'assegnazione di frequenze
utili a completare la copertura della sua rete nazionale;
5) respinge il ricorso in appello proposto da Centro Europa 7 contro ministero
delle Comunicazioni ed RTI s.p.a. per l'annullamento della sentenza TAR Lazio,
Sezione II, n. 9319/04, sentenza che aveva dichiarato inammissibile ed
irricevibile il ricorso di I grado inteso all'annullamento dell'autorizzazione
(d. m. 28 luglio 1999) a proseguire, con Rete 4, l'attività di radiodiffusione
televisiva privata in ambito nazionale».
31/5/2008 - La Gazzetta
del Mezzogiorno
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