La
nuova mediazione civile e commerciale
Deflazionare
il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio
di accumulare nuovo ritardo. È questa la finalità del nuovo istituto della
mediazione civile e commerciale, approvato con il decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28. La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale
quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia,
offrendo al cittadino uno strumento più
semplice e veloce con tempi e costi certi.
La mediazione è l'attività
professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o
più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di
una controversia sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione
della stessa. Nella mediazione le parti sono protagoniste del procedimento,
decidono se avviarla, parteciparvi e accettare l'eventuale accordo, senza
affidare ad altro (giudice o arbitro), il compito di decidere la controversia.
Tipi
di mediazione. La mediazione può essere: -
facoltativa, e cioè scelta dalle parti; - demandata, quando il giudice, cui le
parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione; -
obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono
aver tentato senza successo la mediazione.
Procedimento di mediazione. La mediazione si introduce con una semplice
domanda all'organismo, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle
parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti possono
scegliere liberamente l'organismo. In caso di più domande, la mediazione si
svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla
controparte la prima domanda.
In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice
potrà verificare che la scelta dell'organismo non sia stata irragionevole, ad
esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell'organismo e i
fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte. Il procedimento di mediazione apporta ai
soggetti in conflitto numerosi vantaggi. Tra questi si segnalano:
i costi ridotti del procedimento; i tempi brevi che non possono superare i 4
mesi; i vantaggi di natura psicologica in quanto l'istituto della mediazione
tende a seguito della negoziazione a ristabilire i rapporti fra le parti in
conflitto.
Si tratta di una forma alternativa al
giudizio ordinario, molto utilizzata nel panorama internazionale e che nel
nostro sistema giuridico, anche a seguito dell'introduzione del Decreto
Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, sta assumendo un ruolo fondamentale nella
risoluzione dei conflitti in ambito civile e commerciale.
La mediazione civile e commerciale è
fortemente voluta dal legislatore per contrastare la
pietrificazione della giustizia civile e garantire a tutte le persone un
migliore accesso alla giustizia. Il mediatore, non è un giudice o arbitro, non
giudica né sentenzia ma agevola il dialogo fra le parti in lite, creando un
clima sereno e disteso che permette di individuare ed esaminare le varie
possibili soluzioni del contrasto in maniera equa e vantaggiosa per entrambi.
Mediazione obbligatoria. Dal
20 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in
materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti
di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e
da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Antonella Gallicchio
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