Quesito
sul Diritto di famiglia e tutela dei minori. Risponde l'avvocato Luciano Natale
Vinci
Domanda: Gentile Avvocato,
io e mio marito, dopo un matrimonio durato 7 anni e da cui è nato un bambino
che adesso ne ha nove, ci siamo separati consensualmente da tre anni. L'accordo
di separazione prevede che mio marito, entro e non oltre il giorno 5 di ogni
mese, dovrebbe corrispondermi, per il mantenimento di nostro figlio, l'importo
di euro 300,00.
Preciso che lo ha sempre fatto, anche se, oramai da quattordici
mesi, lo fa sempre con ritardo rispetto al termine indicato nella separazione e
questo mi crea spesso disagi anche perchè io sono disoccupata. Le preciso che
il comportamento di mio marito non è in alcun modo dovuto a sue difficoltà
economiche. Lo stesso, infatti, svolge stabile attività lavorativa alle
dipendenze di una società da cui riceve regolarmente lo stipendio mensile. Esiste
un modo perchè io possa avere l'importo dovuto per nostro figlio in maniera
puntuale? La ringrazio, Rosaria
Pregiatissima
Signora, quanto Lei riferisce mi induce a ritenere che sussistano, nella
specie, i presupposti di operatività della norma di cui all'art. 156, VI comma,
c.c. la quale dispone che, in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente
diritto, il giudice possa ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere
periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga
versata direttamente agli aventi diritto.
Nel Suo caso, il Giudice competente,
su Suo impulso ed in forza della citata norma, potrebbe ordinare al datore di
lavoro di Suo marito di corrisponderLe direttamente l'importo dovuto a titolo
di mantenimento del minore entro il termine indicato nell'atto di separazione. Ed
invero, la norma in questione, anche per costante insegnamento giurisprudenziale,
oltre che la situazione di inadempimento, sanziona anche il non puntuale
adempimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge separato quando tale
comportamento provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti e
ciò in quanto la funzione che adempie l'assegno di mantenimento viene ad essere
frustrata anche da semplici ritardi (Cassazione Civile, sentenza n. 1095 del 14
febbraio 1990).
Nel caso che ci occupa, laddove la condotta di Suo marito si
protrae già da oltre un anno, il dubbio che lo stesso possa adempiere
tardivamente anche per il futuro è decisamente più che fondato. La Suprema
Corte di Cassazione, in proposito, ha chiarito che non è necessario dimostrare
un inadempimento rilevante, essendo
sufficiente anche una serie modesta di ritardi o una certa irregolarità nei
pagamenti (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 23668 dell'anno 2006 che precisa
come sia sufficiente: "...la mancanza di puntualità e la irregolarità nella
esecuzione dei pagamenti, talchè anche reiterati ritardi o inadempimenti
parziali possono essere posti a base della richiesta ex art. 156, VI comma,
c.c., di ordinare il versamento dell'assegno da parte del Giudice al datore di
lavoro...").
Ne discende che l'inadempienza non richieda la gravità
dell'inadempimento (Cassazione Civile, sentenza n. 4861 del 15 novembre 1989). Il
principio, peraltro, è pienamente applicato anche dalla giurisprudenza di
merito. Il Tribunale di Napoli, a titolo esemplificativo, chiamato a
pronunciarsi in argomento, con propria sentenza del 16 gennaio 2004, così si è
espresso: "il semplice ritardo nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento
del coniuge separato legittima l'emanazione dell'ordine nei confronti dei terzi
- tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato
- di pagare direttamente all'avente diritto" (cfr. anche Tribunale di
Caltanisetta, sentenza del 7 febbraio 2011).
Avvocato Luciano Natale Vinci
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