OGGETTO: Comune di Tursi. Dimissioni nove
consiglieri comunali in data 14 marzo 2008.
RICHIESTA RINNOVAZIONE PROCEDIMENTO
ISTRUTTORIO
Rif. Nota del Ministero a firma del Direttore
Centrale Di Caprio del 10 settembre 2008 prot. n. 0009785.
Con
riferimento all'oggetto ed in particolare a seguito dell'acquisizione della
nota del Ministero, dalla quale si evince che non debba attivarsi la procedura di cui
all'art. 141, comma 1, n. 2 del T.U.O.L.E.L., si formulano le seguenti osservazioni e richieste atteso che la
stessa è frutto di un evidente travisamento dei fatti e delle conseguenze
giuridiche derivanti in via indiretta e diretta dalle pronunce cautelari del
Giudice Amministrativo intervenute nella fattispecie in oggetto.
Va rilevato, infatti, che proprio la
situazione giuridica conseguente alle
doppie pronunce cautelari intervenute determina l'obbligatorietà da parte di codesta Amministrazione di procedere
all'esame dell'atto di dimissioni del 14 marzo 2008, in
quanto sono venute meno le cause che ne minavano l'efficacia.
Come è noto le pronunce cautelari
del Giudice Amministrativo determinano medio
tempore, il medesimo effetto delle
sentenze definitive.
Allo stato, pertanto, il decreto prefettizio di sospensione del Consiglio
comunale è privo di efficacia giuridica, tant'è vero che l'Amministrazione
comunale è in carica.
Anche la deliberazione comunale di
surroga del solo Santagata è priva
di efficacia in quanto anche le sue dimissioni
del 6 marzo 2008 non sono state considerate valide.
Qual sono le conseguenze amministrative di detta situazione ?
La conseguenza è che le dimissioni
del 14 marzo 2008, che non erano state prese in considerazione in quanto il
Prefetto aveva sospeso il Consiglio comunale sulla scorta delle dimissioni del
6 marzo, tornano, in virtù delle summenzionate pronunce cautelari, ad esplicare
il loro effetto dissolutorio atteso che
risultano sottoscritte da 9 consiglieri tutti in carica al momento della loro
protocollazione.
Pertanto, qualora codesta Autorità non procedesse alla delibazione delle
dimissioni del 14 marzo 2008, allo stato degli atti, commetterebbe una grave
omissione degli obblighi derivanti dall'ufficio.
Tali dimissioni, infatti, sono state
inficiate nell'estrinsecazione dell'effetto dissolutorio proprio dall'intervenuta
successiva surroga del Santagata del 15 marzo 2008 e dall'intervento
prefettizio di sospensione del Consiglio comunale assunto, però, sulla scorta
della dimissioni del 6 marzo 2008.
La domanda da porre al Ministero ed alla quale dare una risposta avrebbe allora
dovuto essere: quali sono le conseguenze derivanti dalle pronunce cautelari
intervenute? Quali sono le conseguenze della sospensione sia dell'atto
prefettizio che della deliberazione comunale di surroga ?
Dalla risposta del Ministero emerge
un vizio logico-giuridico come se l'attività amministrativa e quella
giurisdizionale vivessero ognuna per conto proprio e non vi fossero, invece,
delle implicite interferenze tra loro.
Le pronunce del Giudice Amministrativo, invece, producono sia degli
effetti diretti sia degli effetti conseguenziali o indiretti. La differenza è
che nel caso di inerzia nel primo caso le parti possono aggredire
l'Amministrazione con un giudizio di ottemperanza nel secondo caso, invece,
debbono agire in via diretta contro, a seconda dei casi, l'inerzia, il silenzio
o il diniego.
Tornando al caso che ci occupa, la prima conseguenza amministrativa è che
l'atto di dimissioni del 14 marzo
2008, sul quale l'Autorità procedente allo scioglimento del Consiglio
comunale non si è pronunciato, riacquisisce
la potenzialità dissolutoria in quanto sottoscritto in data 14 marzo 2008 da
nove consiglieri in carica e non più da soli 8 consiglieri !
Va da sé, infatti, che l'ordinanza
cautelare concessa dal Consiglio di stato cristallizza il seguente assunto: nell'ipotesi
in cui il risultato dello scioglimento del consiglio comunale non viene
raggiunto per inefficacia di alcune delle dimissioni presentate non acquistano
efficacia neppure le dimissioni che formalmente sarebbero state correttamente
protocollate.
Dalle
concluse fasi cautelari, che determinano medio
tempore il medesimo effetto delle pronunce definitive, ne deriva che il
Santagata non poteva essere surrogato ed il Consiglio comunale non poteva
essere sciolto.
La situazione giuridica consequenziale
a dette pronunce cautelari determina nell'evidenza l'obbligatorietà per codesta
Amministrazione di procedere all'attivazione
del procedimento
ex art. 141 del TUEL, avendo quest'ultima acquisito agli atti d'ufficio l'atto
di dimissioni del 14 marzo 2008.
Per quanto sia vero che, dinanzi al TAR Basilicata, pendono 2 ricorsi in
attesa di definizione del merito, è altrettanto vero che alcuno dei menzionati
giudizi attiene all'atto di dimissioni del 14 marzo 2008.
In data 20 novembre 2008, infatti, il
TAR deciderà nel merito sul ricorso proposto avverso l'atto di sospensione del
Consiglio comunale (dimissioni del 6 marzo 2008) e sul ricorso proposto avverso
la surroga del cons. Santagata.
Infatti le dimissioni formulate
con unico atto autenticato e protocollato presso il Comune di Tursi in data 14
marzo 2008 non sono oggetto di cognizione in alcuno dei giudizi pendenti
dinanzi al TAR e conclusisi in sede cautelare con le note pronunce del
Consiglio di Stato.
Quindi anche le summenzionate pronunce (come quelle cautelari) non
determineranno alcun effetto diretto in merito all'atto di dimissioni del 14
marzo 2008.
Ne consegue che per quanto sostenuto oggi dal Ministero neppure dopo
le sentenze definitive vi sarebbe la possibilità di attivare il procedimento di
scioglimento a seguito dell'atto di dimissioni del 14 marzo 2008 (!)
Il che, si converrà, appare del tutto privo di qualsiasi ragionevolezza.
In realtà codesta Amministrazione ha il dovere di attivarsi per lo
scioglimento a seguito dell'atto di dimissioni
del 14 marzo 2008 essendo venuto meno,
proprio a seguito delle pronunce cautelari, le circostanze che ne impedivano
l'estrinsecazione degli effetti.
Codesta Autorità non ha alcuna valida ragione giuridica per soprassedere
dal pronunciarsi in merito all'atto di dimissioni del 14 marzo 2008. La decisione di "non decidere", infatti, provoca
un grave vulnus in quanto determina
un blocco procedimentale inammissibile ed illegittimo privando di tutela
l'esercizio dell'azione politica estrinsecata e reiterata da ben 9 consiglieri
comunali eletti.
L'inammissibile blocco
procedimentale è tanto più grave perché proveniente da un'Autorità quale il
Ministero dell'Interno e l'U.T.G. e non potrà che essere censurato a mezzo degli
strumenti che l'ordinamento all'uopo ha predisposto, con tutte le conseguenze
del caso.
Un'ultima notazione per il Ministero
e l'U.T.G. ai quali si chiede solo di "leggere", con la "diligenza del buon
padre di famiglia", la kafkiana situazione che determinerebbe l'assunto di non
procedere all'attivazione del procedimento di scioglimento del Consiglio
comunale.
La "verità" processuale relative alla conclusa fase cautelare determina,
allo stato, che codesto U.T.G. (a seguire il ragionamento del TAR e del
Consiglio di Stato) ha illegittimamente proceduto all'attivazione del
procedimento di scioglimento del Consiglio comunale sulla scorta delle inidonee
dimissioni del 6 marzo 2008; allo stesso modo (a seguire il ragionamento del
Consiglio di Stato) il Comune ha illegittimamente proceduto alla surroga del
Santagata (adottata proprio per non consentire l'effetto dissolutorio derivante dalle dimissioni del 14 marzo
2008).
Qual è il quadro amministrativo che
emerge dalla situazione rappresentata a seguito delle pronunce richiamate ?
Emerge nell'evidenza che il 14 marzo
2008 la metà più uno di consiglieri in carica si sono dimessi.
Può codesta Amministrazione eludere ciò ?
Ci si chiede, ancora, qualora vi fossero delle sentenze definitive
codesta Amministrazione procederebbe o meno all'attivazione del procedimento di
scioglimento?
E' noto che Pubblica Amministrazione
ha il dovere di eseguire le pronunce del G.A. (sia quelle cautelari che
definitive) e che tale esecuzione non deve essere solo fittizia ma esaustiva, estrinsecandosi
anche in azioni ulteriori rispetto a quelle meramente consequenziali.
Per il Ministero, invece, l'unico
effetto delle pronunce, anche quelle definitive, quale sarà ?
Certo l'effetto diretto potrà essere
solo che il Consiglio comunale non si scioglierà ed il Santagata tornerà in
carica assieme, a questo punto, a tutti gli altri dimissionari.
E l'atto di dimissioni del 14 marzo
2008 ?
Le dimissioni sono o non sono immediatamente efficaci senza bisogno di
presa d'atto una volta assunte al protocollo ?
Allo stato degli atti le uniche dimissioni valide ed efficaci, lo si
ripete, sono proprio quelle del 14 marzo 2008 !
Con la presente istanza,
pertanto, si chiede che le Autorità in indirizzo procedano ad un riesame della
vicenda alla luce delle circostanze rappresentate e si pronuncino in maniera
espressa sull'atto dissolutorio del 14 marzo 2008 onde consentire la tutela
giudiziaria delle posizioni rappresentate.
In difetto di un formale riscontro si procederà ai sensi di legge anche a
mezzo di apposito ricorso avverso l'inerzia di codesta Amministrazione.
Con i migliori saluti.
(prof.
avv. Aldo Loiodice)
(avv. Ignazio Lagrotta)
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