Tursi - Nell'interminabile
vicenda amministrativa politico-giudiziaria tursitana, tra dimissioni reiterate
di nove su diciotto consiglieri comunali (il 6 e 14 marzo 2008) e l'intensa
corrispondenza tra il comune, tutti gli interessati e la Prefettura materana, i colpi di scena si susseguono a ripetizione.
L'ultimo in ordine temporale si è registrato il 18 aprile, ma depositato oggi in segreteria, con un tempestivo, inatteso e clamoroso disposto del
Presidente della Sezione prima del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Basilicata Antonio Camozzi, che, di fatto, ha reintegrato sia pure provvisoriamente il Sindaco con la Giunta e il Consiglio. Ma
se ne dovrà riparlare necessariamente al Tar mercoledì 7 maggio, alla prima
Camera di Consiglio, utile per la trattazione della domanda incidentale di
sospensione degli atti impugnati.
Il Presidente Camozzi ha
accolto, intanto, la richiesta in via provvisoria avanzata da sette consiglieri
della maggioranza di centrosinistra: Natale Vallone, Francesco De Simone,
Angelo Viviano, Pietro Santamaria, Tommaso Tauro (tutti anche assessori) e
Filippo Palermo (presidente del Consiglio comunale), oltre allo stesso sindaco
(non ha firmato l'ottavo esponente, Francesco Salvatore Marra, assessore alla
Cultura). Rappresentati in giudizio dall'avv. Donatello Genovese, i ricorrenti
si sono opposti il 10 aprile contro il Ministero dell'Interno, nella persona
del Ministro pro tempore, e il Prefetto della Provincia di Matera, e nei
confronti del Comune di Tursi, in persona del Commissario prefettizio, nonché
dei nove consiglieri dimissionari: Salvatore Mario Ragazzo, Annibale Santagata,
Giuseppe Modarelli, Rosa Sarubbi, Angelo Castronuovo, Antonio Caldararo,
Antonio Lauria, Salvatore caputo e Cosma Salvatore, "per l'annullamento previa
sospensiva del decreto del Prefetto di Matera (del 17 marzo 2008) con il quale
è stato sospeso il Consiglio comunale di Tursi, in attesa dello scioglimento,
ed è stato nominato un commissario per la provvisoria gestione dell'Ente,
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli
interessi dei ricorrenti". Dopo l'articolata esposizione del fatto e l'illustrazione
dei vari motivi formali e sostanziali a sostegno delle ragioni dei ricorrenti,
l'avvocato Genovese aveva chiesto in via primaria che il Tar adito
preliminarmente disponesse "dapprima con provvedimento provvisorio del
Presidente e poi del Collegio - la sospensione degli effetti dei provvedimenti
impugnati e/o ogni latra misura cautelare idonea a preservare l'integrità del bene
controverso". Interessante notare, sul piano giurisprudenziale, che il
Presidente di Sezione, nel motivare la sua decisione, ha ritenuto sussistenti
gli estremi della gravità e dell'urgenza, considerando pure "che la presa
d'atto delle dimissioni e surroga del consigliere Annibale Santagata è
intervenuta il 15 marzo 2008, entro i dieci giorni dalle dimissioni presentate il
6 marzo, e che il 14 marzo venivano presentate al protocollo dell'ente le
dimissioni contestuali di nove consiglieri, fra i quali il già dimissionario
Santagata, e che l'atto impugnato è stato emesso quando la surrogazione del
consigliere era già intervenuta, senza considerare questo dato di fatto".
Ma, nell'intricata partita, è
ancora in itinere la costituzione in giudizio da parte dei controinteressati nove
consiglieri dimissionari, sempre più sconcertati per le oggettive difficoltà a
far ritenere valide, univoche e definitive le proprie dimissioni.
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