REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 155 del 2008,
proposto da:
Antonio Giovanni Alfredo Guida, Natale Vallone, Francesco De Simone, Angelo
Viviano, Filippo Palermo, Pietro Santamaria, Tommaso Tauro, rappresentati e
difesi dall'avv. Donatello Genovese, con domicilio eletto presso Donatello
Genovese Avv. in Potenza, via Mazzini,23/A;
contro
Ministero dell'Interno,
Prefetto di Matera, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Potenza,
domiciliata per legge in Potenza, corso 18 Agosto 1860; Comune di Tursi;
nei confronti di
Salvatore Mario Ragazzo, Annibale
Santagata, Giuseppe Modarelli, Rosa Sarubbi, Angelo Castronuovo, Antonio
Caldararo, Salvatore Caputo, Salvatore Cosma, rappresentati e difesi dall'avv.
Brigida Caputo, con domicilio eletto presso Brigida Caputo in Potenza, via
Rosica,1 c/o Toscano; Antonio Lauria, rappresentato e difeso dagli avv.
Marirosa Panio, Giuseppe Panio, con domicilio eletto presso Giuditta Lamorte
Avv. in Potenza, via Livorno, 131;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
del decreto del Prefetto
della provincia di Matera prot. n.2594/08/9734 Area II S.E. del 17-3-2008, con
il quale è stato sospeso il Consiglio comunale di Tursi, in attesa dello
scioglimento, ed è stato nominato un commissario per la provvisoria gestione
dell'Ente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; e
per la condanna dell'Amministrazione dell'Interno al risarcimento dei danni
ingiusti arrecati ai ricorrenti col provvedimento impugnato.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visti tutti gli atti della
causa;
Vista la domanda di
sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Prefetto di Matera;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Salvatore Mario Ragazzo;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Annibale Santagata;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Giuseppe Modarelli;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Rosa Sarubbi;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Angelo Castronuovo;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Antonio Caldararo;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Antonio Lauria;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Salvatore Caputo;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di Salvatore Cosma;
Visti gli artt. 19 e 21,
u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 07/05/2008 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso in
esame risulta assistito da una ragionevole probabilità di accoglimento,
attesocchè la protocollazione delle dimissioni di Consigliere Comunale fa si
che la dichiarazione di volontà del dimissionario esca dalla sfera di
disponibilità, assumendo una propria ed immodificabile rilevanza giuridica,
idonea a produrre l'effetto della successiva surrogazione da parte del
Consiglio Comunale (cfr. C.d.S. Sez. V Sent. n. 3137 del 12.6.2007; TAR
asilicata Sent. n. 321 del 17.5.2004);
pertanto, sussistono le
condizioni previste dall'art. 23 bis, comma 5, L. n. 1034/1971 per
sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa per il prosieguo
l'Udienza Pubblica del 3.7.2008.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Basilicata accoglie la suindicata domanda incidentale di
sospensione.
Fissa per il prosieguo
l'Udienza Pubblica del 3.7.2008.
La presente ordinanza sarà
eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del
tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Potenza nella
camera di consiglio del giorno 07/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Camozzi, Presidente
Giuseppe Buscicchio,
Consigliere
Pasquale Mastrantuono, Primo
Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2008
IL SEGRETARIO
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