Commissario straordinario al Comune di Tursi, dell'avvocato Giuseppe Panio
La vicenda che ha interessato
il Comune di Tursi (MT) in seguito alle dimissioni presentate dalla maggioranza
dei consiglieri comunali eletti nella consultazione amministrativa del maggio
2007 merita qualche commento e qualche chiarimento. E' stata infatti agli onori
della cronaca più volte fin da quando ha avuto inizio poco più di un anno fa e,
probabilmente, ha creato confusione nella pubblica opinione, specialmente nei
concittadini di Pierro, ingenerando dubbi sul funzionamento della giustizia
amministrativa.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Basilicata ha pronunciato diversi provvedimenti cautelari e la
sentenza definitiva. Il Consiglio di Stato si è occupato, fino ad ora, per ben
nove volte in sede cautelare delle dimissioni dei consiglieri di Tursi. Tra
ricorsi, controricorsi, ricorsi incidentali, ricorsi per revocazione ed in
opposizione di terzo, ricorso straordinario al Capo dello Stato per non dire di
esposti alla autorità giudiziaria penale e alla Corte dei Conti, la vicenda è
diventata inutilmente complessa ed aggrovigliata.
In estrema sintesi i fatti
sono i seguenti.
Nelle elezioni del 2007 sono
state presentate tre liste: "L'unione per Tursi" che ha ottenuto la maggioranza;
"Per Tursi insieme" e "Democrazia,
progresso e libertà". In data 5.3.08 nove consiglieri comunali costituenti la
maggioranza degli eletti di cui quattro appartenenti alla lista che aveva
ottenuto la maggioranza elettorale e cinque appartenenti alle altre due liste,
si sono incontrati in serata nella abitazione del Segretario Comunale ed ognuno
ha sottoscritto, sempre presente il segretario comunale, le proprie dimissioni
dalla carica per conseguire lo scioglimento del consiglio comunale a norma
dell'art. 141 - c. 1 - lett. B - n. 3 del D. Lgs. N. 267/2000. Nello stesso
contesto ognuno aveva delegato il consigliere Santagata Annibale a presentare
le dimissioni al protocollo del Comune.
Il segretario comunale provvedeva alle
comunicazioni di rito alla Prefettura ed il Sindaco, ormai sfiduciato, con il
Presidente del Consiglio Comunale chiedevano al Prefetto di non procedere alla
nomina del commissario. Sostenevano che le dimissioni, fatta eccezione per
quelle del consigliere Santagata, erano inidonee al raggiungimento dello scopo
dichiarato. A loro dire le dimissioni erano illegittime perché le firme non
erano autenticate. Vi è stato un nutrito scambio di corrispondenza tra il
segretario comunale ed il Prefetto. Il segretario ha ripetutamente affermato ed
attestato l'autenticità delle dimissioni e della delega a presentarle giacché
sottoscritte alla sua presenza anche se non era stata apposta la formula
canonica dell'autenticazione di tipo notarile con il seguito di timbri che il
segretario non aveva in casa. Attestava, inoltre, che il giorno dopo il
consigliere delegato si era presentato al protocollo del Comune per protocollare
le dimissioni così come formulate. Il
Prefetto, dopo qualche incertezza iniziale, emette, un data 17.3.08, il
decreto di sospensione del Consiglio in attesa dello scioglimento e nomina il Commissario.
Il decreto del Prefetto viene
impugnato dai consiglieri non dimissionari. Il TAR si affretta a sospendere il
decreto prefettizio con ordinanza presidenziale confermata dal collegio. Il
consigliere dimissionario dott. Antonio Lauria, mio tramite, ha impugnato il
provvedimento cautelare collegiale del TAR, ma il Consiglio di Stato non ha
accolto l'appello. Il TAR con la sentenza definitiva di merito n. 951/08
depositata in data 9.12.08 ha definitivamente, per quanto di sua competenza,
annullato il provvedimento del Prefetto di Matera. Va precisato che nel
frattempo i consiglieri comunali che si erano già dimessi il 5/6.3.08 avevano
ripresentato le dimissioni per far sciogliere il consiglio comunale in data 14.3.08
e che il consiglio Comunale aveva proceduto imperterrito alla surroga dei
dimissionari cominciando da quella del Santagata. Questa surroga è avvenuta in
modo del tutto anomalo ed in una seduta radicalmente nulla. Tanto che il
Consiglio di Stato ne ha sospeso l'efficacia in data 26.8.08. Questa decisione
del Consiglio di Stato non ha avuto alcun seguito anche per l'inerzia colpevole
dell'amministrazione comunale che era obbligata ad eseguirla e della Prefettura
che è rimasta a guardare per quanto sollecitata a prendere le iniziative di sua
competenza.
Il dott. Antonio Lauria con
il mio patrocinio ha impugnato la sentenza del TAR chiedendone la sospensione
immediata della efficacia. I giudici di palazzo Spada hanno condiviso le
motivazioni dell'appello ed hanno sospeso l'efficacia della sentenza impugnata
per cui riprende efficacia il
provvedimento del Prefetto pro tempore di Matera dott. Fanara. La
sentenza del TAR è stata impugnata anche autonomamente dall' Avvocatura dello
Stato per il Ministero degli Interni e la Prefettura e dagli altri consiglieri
dimissionari insieme a Lauria con il patrocinio degli Avvocati Loiodice e Lagrotta
del foro di Bari. Essi hanno sostenuto con convinzione le tesi e le motivazioni
proposte nell'appello Lauria.
La vicenda non può ritenersi
formalmente conclusa perché rimaniamo in attesa della sentenza definitiva di
merito del Consiglio di Stato anche se non si possono nutrire dubbi sull'esito
finale. Nel frattempo non dovrebbero essere più coltivate da parte
dell'Avvocatura dello Stato e degli altri appellanti le istanze di sospensione
dell'efficacia della sentenza del TAR perché già ottenuta dal dott. Lauria.
Con la ordinanza n. 972/09
del 24.2.09 i supremi giudici amministrativi hanno accolto la motivazione principale
posta dal sottoscritto, fin dall'inizio, a fondamento dell'azione di Lauria. Ha
prevalso cioè una interpretazione non formalistica ed astratta delle norme che
disciplinano sia le dimissioni individuali dei consiglieri comunali che quelle
date per conseguire lo scioglimento del consiglio comunale. Sia il TAR che il
Consiglio di Stato hanno cambiato più volte il loro orientamento in materia
cosa che, per quanto comprensibile, non
ha certamente giovato alla certezza del diritto e che ha messo il Consiglio
Comunale e la comunità civile di Tursi in una situazione paradossale e
difficilmente comprensibile e giustificabile. Il gioco delle parti ha stravolto
l'esito della consultazione elettorale e non ha consentito ai consiglieri di
esercitare il loro diritto, legittimo perché esercitato in nome degli elettori
sovrani, di sfiduciare l'amministrazione comunale ed il suo principale
rappresentante cioè il sindaco.
Il Consiglio di Stato ritornando al suo
primitivo orientamento con alcune decisioni cautelari recenti, l'ultima delle
quali è quella ottenuta da Lauria, ha definito la tesi più logica e più
coerente con il nostro ordinamento giuridico e con la normativa specifica
vigente in materia. Infatti è stato acclarato che nelle dimissioni del
5/6.3.08, anche indipendentemente dalle seconde dimissioni del 14.3.08,
sussistevano i requisiti essenziali per procedere allo scioglimento del
Consiglio Comunale di Tursi. La certezza nella individuazione dei consiglieri
unita alla certezza, contestualità e
veridicità delle dimissioni "tipicamente" ultra dimidium, sono state
ritenute sussistenti dal Consiglio di Stato. Questi requisiti oggettivi, che
sono stati sempre considerati essenziali anche nei diversi orientamenti assunti
nel tempo sia dal C.d.S. che dal TAR, venivano negati nel caso di specie.
Anche se, spesso, segue vie
tortuose, prima o poi la verità trionfa.
Matera, 19.03.09
Avv. Giuseppe Panio
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