Avv. Luciano Natale Vinci: diritto di famiglia e tutela dei minori
Domanda:
Gentile Avvocato, oramai da dieci anni convivo con una donna e, pur
non essendo sposati per una nostra libera scelta, ci siamo sempre
comportati come se fossimo marito e moglie, sia dal punto di vista
morale che economico. Purtroppo da circa un anno sono affetto da una
grave malattia e la mia compagna, in maniera del tutto inaspettata, si
rifiuta di prestarmi cura ed assistenza. E' legittimo il suo
comportamento? Posso ottenere tutela legale?
Grazie, Antonio.
Pregiatissimo Signore, devo immediatamente premettere che nel nostro ordinamento, come Le sarà certamente noto, manca una disciplina legislativa sulla convivenza more uxorio. La stessa, dunque, pur ricalcando i tratti essenziali di una relazione fondata sul matrimonio, rimane comunque priva di una qualsiasi formalizzazione del rapporto di coppia ed è, pertanto, sorretta soltanto dalla spontaneità dei comportamenti dei conviventi.
Il principio che è alla base della costituzione di una famiglia di fatto risiede, quindi, nella inviolabile libertà di ciascuno, in ragione delle diverse concezioni ideologiche o dei diversi stili di vita, di scegliere il modello di relazione che desidera. Nel silenzio della legge e in assenza di regole che disciplinino i rapporti personali e patrimoniali tra i conviventi, deve quindi escludersi l'obbligo, in capo alla sua convivente, di prestarle quell'assistenza morale e materiale che l'articolo 143 del codice civile elenca tra i diritti e i doveri nascenti esclusivamente dalla celebrazione del matrimonio. In linea di massima, dunque, i rapporti personali tra i conviventi rimarranno nell'ambito del giuridicamente irrilevante e, di conseguenza, non potranno dare luogo ad alcuna forma di obbligo, responsabilità o tutela legale.
Nel presente contesto, comunque, credo che meriti di essere menzionata la sentenza n. 11 del 24 luglio 2007 dalla Corte d'Assise di Milano i cui principi appaiono quasi rivoluzionari rispetto a quanto si è sino ad ora affermato. Secondo quanto affermato dalla Corte lombarda, infatti, non soltanto il matrimonio tra marito e moglie, ma anche il rapporto di convivenza, se intenso e protratto nel tempo, può far scaturire lo stesso "dovere di cura", gli stessi "obblighi reciproci di assistenza morale e materiale" che la legge pone a carico dei soli coniugi. È questo l'innovativo principio prospettato dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo ad un uomo imputato di avere, per oltre due mesi, abbandonato nel degrado e da sola la convivente, incapace di provvedere a se stessa a causa di una gravissima malattia, immobilizzata a letto da una frattura al femore ignorata e, infine, morta prima di quanto sarebbe accaduto se fosse stata curata per tempo. L'uomo, in primo grado, era stato assolto proprio sul presupposto giuridico che la legge limiti ai soli coniugi l'obbligo di assistenza morale e materiale e, quindi, trattandosi di una convivenza di fatto, si era concluso nel senso della non applicabilità della norma penale che punisce l'abbandono.
Il caso dell'uomo, assolto definitivamente solo per la mancanza di dolo e perché non aveva "l'esatta percezione" della realtà, ha nuovamente gettatouna luce su una realtà complessa, quella della convivenza, che tutt'oggi, nel nostro Paese, come detto, non è disciplinata da nessuna legge specifica. Una situazione che, indubbiamente, costringe le coppie di fatto non solo a vivere in una situazione spesso vaga e confusa, ma anche a vedersi negati, purtroppo, alcuni diritti fondamentali.
Avv. Luciano Natale Vinci
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