Gentilissimo Avvocato,
io e mia moglie già da 5 anni
viviamo come se fossimo separati. Oramai da tempo, infatti, ci ignoriamo,
dormiamo in letti separati, non abbiamo alcun rapporto sessuale e il dialogo è
del tutto inesistente. Inoltre, ho scoperto che mia moglie, da questa estate,
dopo avere conosciuto un uomo in chat,
ha con lo stesso intrapreso una relazione sentimentale. Adesso abbiamo deciso
di separarci e lei vorrebbe una separazione di tipo consensuale. Prima di
accordargliela volevo sapere se, qualora si facesse una giudiziale, potrei
chiedere l'addebito della separazione in capo a mia moglie a causa del suo
tradimento. La ringrazio, Carmine.
Pregiatissimo
Signore, in linea generale, la violazione dell'obbligo di fedeltà può
determinare la pronuncia di addebito della separazione a carico del coniuge che
si sia reso responsabile della ridetta violazione.
Ciò in quanto
essa configura ipotesi tipica di condotta contraria ai doveri che i coniugi,
reciprocamente ed in forza dell'articolo 143 del codice civile, si assumono in
forza della contrazione del vincolo nuziale.
Per ragioni di
completezza, comunque, è necessario evidenziare che l'accertamento della
violazione è solo uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di
addebito.
Dottrina e
giurisprudenza, infatti, sono concordi nel ritenere che, affinché venga
pronunciato l'addebito della separazione, non sia bastevole la sola
verificazione di una condotta che violi i doveri matrimoniali occorrendo,
altresì, anche un preciso nesso causale tra la condotta trasgressiva e la separazione,
vale a dire la prova che essa condotta sia stata causa dell'intollerabilità
della convivenza e, quindi, della effettiva ed irreversibile crisi coniugale.
Ne deriva,
pertanto, che non ogni violazione dei doveri matrimoniali sarà causa della
pronuncia di addebito, ma soltanto quella che abbia avuto come sua conseguenza
l'intollerabilità della convivenza.
Il principio
in questione, peraltro, è stato affermato senza oscillazioni dalla Suprema
Corte di Cassazione che, in argomento, ha più volte precisato: "...ai fini dell'addebitabilità della
separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto
coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di
uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra
detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore
convivenza..." (Cassazione Civile, 28 aprile 2006, n. 9877, Cassazione Civile
n. 12130/2001, Cassazione Civile, 17 luglio 1999, n. 7566).
Alla luce di
tutte le considerazioni già espresse, non ritengo possa fondatamente proporsi,
nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, domanda di addebito
della stessa separazione a carico di Sua moglie.
Invero, da
quanto Lei riferisce è assolutamente chiaro che la violazione dell'obbligo di
fedeltà da parte di Sua moglie si sia realizzata in una fase del matrimonio in
cui lo stesso era già segnato da una crisi irreversibile, così dovendosi
escludere, nel caso, un nesso di causalità giuridicamente rilevante tra
l'adulterio da Lei subito e la frattura dell'armonia coniugale, risalente nel
tempo e, certamente, dovuta a cause diverse.
La stessa Suprema
Corte di Cassazione, a riguardo, ha ripetutamente sottolineato come sia da
considerarsi irrilevante, ai fini dell'addebito della separazione, la
violazione dei doveri matrimoniali se questa è successiva ad una situazione di
già consolidata ed irrimediabile intollerabilità della convivenza coniugale.
Avv. Luciano Natale Vinci
avvlucianovinci@libero.itIndirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
|