I rifiuti speciali - nel caso di specie, rifiuti da
imballaggio - sono soggetti a Tarsu solo ove il Comune abbia emanato un
regolamento che contenga "le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme
di conferimento raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio", ex
articolo 21 del Dlgs 22/1997. Tanto poiché, dopo l'entrata in vigore del citato
decreto Ronchi, è venuta meno l'assimilazione ope legis dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani. Grava sul Comune l'onere di produrre la delibera e
di evidenziarne il contenuto, così ponendo il giudice di legittimità in
condizione di verificare il rispetto delle prescrizioni stabilite nel succitato
decreto. Questa la massima che si ricava dalla sentenza della Corte di
cassazione n. 18030 del 7 giugno 2006 (depositata il 9 agosto 2006).
Fatto e diritto.
A seguito di notifica di cartella esattoriale
emessa per il pagamento della Tassa rifiuti urbani per l'anno 1997, la società
impugnava la cartella, sostenendo di aver smaltito gli imballaggi del mobilio
commerciato avvalendosi di terzi, evidenziando, comunque, di aver vanamente
richiesto al Comune di essere esonerata dalla privativa comunale dei rifiuti,
ai sensi del Dlgs 22/1997(1), con decorrenza dalla data di entrata in vigore
del decreto (1° maggio 1997).
Il Comune resisteva sostenendo la legittimità della
cartella, sia per la perdurante vigenza dell'articolo 39 della legge n.
146/1994, sia per la intervenuta delibera del Consiglio comunale, del 27 gennaio
1997, di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, ex articolo 21 del
Dlgs 22/1997.
La Commissione regionale, confermando la sentenza di primo grado di
accoglimento del ricorso della società, rigettava l'appello del Comune.
Quest'ultimo, quindi, chiedeva la cassazione della pronuncia sulla scorta di
tre motivi di ricorso che possono essere così riepilogati:
-violazione dell'articolo 62 del Dlgs 507/1993, e
articolo 39 della legge 146/1994, norma ritenuta, invece, tacitamente abrogata
dalla Commissione regionale, per effetto dell'introduzione dell'articolo 7 del
Dlgs 22/1997 violazione degli articoli 18 (comma 2), 21 (lettera g), e 56, del
Dlgs 22/1997, poiché il decreto Ronchi non avrebbe abrogato il regime di
assimilazione dei rifiuti speciali, così come previsto nell'articolo 39, commi
1 e 2, della legge 146/1994, ma avrebbe fatto salva (articolo 21, lettera g) la
facoltà di assimilazione di cui il Comune si è avvalso con delibera
-vizio di motivazione della sentenza impugnata, su
una presunta volontà del Comune di operare una doppia imposizione.
Quadro normativo(2) e motivi della decisione.
L'entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 26
febbraio 1994, n. 146, aveva prodotto notevoli mutamenti alla disciplina
riguardante i rifiuti speciali e i rifiuti assimilabili. In particolare questa,
nell'abrogare l'articolo 60 del Dlgs 507/1993, determinava:
-l'assimilazione automatica, a ogni effetto, dei
rifiuti elencati dal n. 1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del 27
luglio 1984 del Comitato interministeriale, di cui all'articolo 5 del Dpr 10
settembre 1982, n. 915, nonché degli accessori per l'informatica
-l'eliminazione del potere discrezionale di
assimilazione riconosciuto al Comune, in base all'articolo 2, comma 4, n. 1,
seconda parte, Dpr 915/82, così come confermato dall'articolo 60 del Dlgs
507/1993.
Tale norma prevedeva, pertanto, l'assimilazione ope
legis dei rifiuti speciali (tra i quali rientravano quelli provenienti da
attività commerciale), eliminando ogni discrezionalità da parte dell'ente
locale in ordine all'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani.
Con l'entrata in vigore dell'articolo 49 del Dlgs 5
febbraio 1997, n. 22, la tassa di smaltimento è stata sostituita dalla Tariffa
per la gestione dei rifiuti. Tanto ha comportato, conseguentemente, la
caducazione dell'assimilazione ope legis, così come introdotta
dall'articolo 39 della legge 146/1994, e il ripristino del potere di
assimilazione dei rifiuti speciali in capo ai Comuni per tutto il periodo
transitorio di graduazione della nuova norma.
Per il caso di specie, poiché gli imballaggi
provengono da attività commerciale, i rifiuti possono senz'altro rientrare,
così come argomentato dai giudici di legittimità, tra quelli speciali, così
come specificato nell'articolo 7 del Dlgs 22/1997 e, pertanto, essere
assimilati a quelli urbani tramite apposita norma regolamentare da parte
dell'ente locale, con assoggettamento all'obbligo di conferimento al servizio
pubblico e relativa tassazione.
Secondo la Corte, "condizione imprescindibile
per l'applicazione della tassazione per l'anno 1997 della tariffa relativa allo
smaltimento degli imballaggi, è la delibera comunale, immediatamente adottata,
che ne regolamenti transitoriamente la raccolta sulla base di norme
"regolamentari e tecniche", quali quelle dettate, ancora prima dei
nuovi criteri di cui al cit. articolo 18 del Decreto Ronchi dalla Delibera del
Comitato Interministeriale 27 luglio 1984".
Tale regolamentazione deve essere adottata nel
rispetto dell'articolo 21 del Dlgs 22/1997, "cioè con specificazione della
categoria di appartenenza, delle sinergie dei rifiuti da imballaggio con altre
frazioni merceologiche e degli standard minimi richiesti, anche in riferimento
ai criteri quantitativi e qualitativi di cui al cit. articolo 18 del Dlgs n.
22/1997", e prescinde dallo smaltimento effettuato dal produttore con mezzi
propri o di terzi.
La Corte ha concluso, comunque, per il rigetto del
ricorso poiché questo era, sul punto, privo di autosufficienza. Infatti, pur
avendo dato atto di quanto sopra, ossia della possibilità data al Comune di
assimilare i rifiuti urbani a quelli speciali a mezzo di idonea delibera,
poiché il ricorrente non ha mai provveduto a riprodurre in ricorso il contenuto
della stessa, così come si evince dalla impugnata sentenza, non ha dato ai
giudici di legittimità, su tale aspetto, la possibilità di poter verificare la
rispondenza della delibera ai criteri di cui agli articoli 21 e 43 del Dlgs
22/1997.
Leonardo
D'Alessandro
NOTE
1. Il Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, concerne l'attuazione delle direttive
91/156/Cee sui rifiuti, 91/698/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli
imballaggi e sui rifiuti da imballaggi. Il presente decreto è stato ora
abrogato dall'articolo 264, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il riferimento è al quadro normativo vigente a tutto il 1997.
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18 settembre 2006 - Edizione delle 13.30 - FISCO Oggi Rivista Telematica
dell'Agenzia delle Entrate
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